Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.»;
b) all'articolo 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'informazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.».