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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
46.07.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di garantire e incentivare l'accesso alla pratica sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite del novanta per cento della spesa effettuata e comunque per un importo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, tra cui si considerano ricompresi autoveicoli con almeno nove posti, effettuato nel corso del medesimo anno. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30.000.000 di euro per l'anno 2022.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.
  4. All'onere di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.