stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
45.06.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Strutture agrosanitarie)

  1. Nell'ambito della Misura M6C1, le risorse relative all'Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture», sono incrementate di 400 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023, 80 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di realizzare strutture agro sanitarie, destinate a valorizzare la valenza terapeutica delle aree rurali, a incentivare la medicina preventiva e integrativa, ad accogliere, deospedalizzandoli, gli anziani e i soggetti affetti da patologie psico-neurologiche o genetiche, da disturbi della nutrizione, da autismo o da altre forme di fragilità cognitiva, anche avvalendosi delle migliori esperienze regionali e internazionali.
  2. Le risorse sono ripartite tra le regioni, sulla base di specifiche progettualità, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla elegge 1° luglio 2021, n. 101.