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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
42.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.
  1-ter. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la lettera:

   «ee-octies) Isole Cheradi;».

  1-quater. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale «Isole Cheradi».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, quantificati in euro 250 mila per l'anno 2022, e in euro 100 mila a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.