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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
42.02.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Comun General de Fascia)

  1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio, costituiscono il suo patrimonio indisponibile.