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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
41.02.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Commissario per la qualità dell'aria)

  1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 sul rispetto della direttiva 2008/50 e sulla qualità dell'aria, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con un parere vincolante delle Commissioni parlamentari ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e la Commissione ambiente del Senato nomina un commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. Il commissario è nominato fra persone che posseggano tutti i seguenti requisiti:

   a) esperienza di rapporti fra ambiente e salute con ruoli svolti a livello internazionale;

   b) pubblicazioni significative nel settore su riviste «peer review»;

   c) comprovata assenza di conflitti d'interesse, in particolare con associazioni di categoria.

  3. Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:

   a) provvede all'esecuzione e alla pubblicazione annuale dei dati medi di speciazione delle polveri sottili respirate con dettaglio provinciale (per le provincie che abbiano uno o più comuni inseriti nella procedura d'iscrizione) con indicazione delle fonti delle polveri respirate e delle fonti di emissione in atmosfera nonché una mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari e redige un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

   b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è sottoposto al Ministro della transizione ecologica e alle Camere, e deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;

   c) elabora un piano di riduzione emissiva (in particolare per interventi finanziabili con il piano industria 4.0 o comunque a finanziamento statale), di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non capaci di riduzione delle emissioni; il piano deve essere proporzionato nella riduzione emissiva fra i vari settori (trasporti, civile, zootecnia, industria);

   d) elabora criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;

   e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

   f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per il loro miglioramento;

   g) si confronta con le autorità sanitarie territoriali verificando annualmente l'andamento epidemiologico dei territori interessati anche in base alla legge n. 29 del 2019 verificando in particolare i dati storici e l'andamento di malformazioni congenite documentate mediante metodi standardizzati a livello internazionale, mortalità per tutte le cause, ospedalizzazioni e dati oncologici e dei registri tumori.

  4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il miglioramento generale della qualità dell'aria, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica in particolare delle autorità sanitarie territoriali, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
  6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
  7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.
  8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare da remoto, una o più sedi per l'esercizio delle sue funzioni e di quelle della struttura di supporto.