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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
4.012.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni relative ai canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative)

  1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi:

   a) all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 5.000»;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

    «1-bis) alla misura del canone annuo determinata per le concessioni demaniali marittime come al precedente numero 1), si applica un moltiplicatore pari:

    1) al 5 per cento del fatturato annuo se superiore a 175.000 euro;

    2) al 7 per cento del fatturato annuo se superiore a 250.000 euro

    3) al 9 per cento del fatturato annuo se superiore a 315.000 euro».

  2. Al fine di supportare gli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate alla sezione denominata «Fondo per il turismo sostenibile», nell'ambito del «Fondo ripresa resilienza Italia », di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.