Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. Al fine di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al settanta per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.