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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
38.011.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Finanziamento di progetti di informazione sulle malattie rare)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 – Salute e politiche sociali – volte a rafforzare l'assistenza e le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale, nonché a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la dotazione di 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, indirizzata a finanziare progetti di comunicazione rivolti alle persone con malattie rare, alle loro famiglie e alla popolazione.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione di cui al presente articolo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.