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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
35.03.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Soppressione degli Ordini professionali degli agenti di cambio di Milano e Roma)

  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma» sono soppresse;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. A ciascun iscritto è riconosciuto un indennizzo, nella misura di euro trentamila, per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.»;

  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo.