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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
34.04.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

  Art. 34-bis. – (Disposizioni in materia di personale per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del PNRR) – 1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR in particolare relativi alla missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, misure M1C3, Investimento 5, Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, favorire il sostegno della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 1.400.00 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, ed euro 5.282.660 a decorrere dall'anno 20230 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 34.01.34.05.