Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli enti locali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti stessi. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».