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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.35. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
31.35.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 7-quater con il seguente:

  7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, per i periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), possono fruire di una forma di ricongiunzione senza oneri a proprio carico, in deroga alla legge 4 marzo 1990, n. 45. Le modalità di tale ricongiunzione saranno disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato, istituti con decreto legislativo 30 giugno 1994 e con decreto legislativo 18 febbraio 1996 n. 103, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ident. 31.19.31.3.31.24.