Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per gli anni dal 2022 al 2026, gli enti locali possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».