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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
30.02.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

  1. In attuazione della Misura 3 Componente 2 del PNRR «Intermodalità e logistica integrata» nell'ambito della Riforma 2.3, ed al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

«Art. 1696.
(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

   Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
   Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
   Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
   Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
   Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.»;

   b) la sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla seguente:

«Art. 1737.
(Nozione)

   Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738.
(Revoca)

   Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere)

   Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
   Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1740.
(Diritti dello spedizioniere)

   Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
   Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.
   Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.

Art. 1741.
(Spedizioniere vettore)

   Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.
   Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.».

   c) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

«Art. 2761.
(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

   I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
   I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
   I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
   Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
   Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.».