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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
30.01.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche dati)

  1. La piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'agente della riscossione. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche dati di cui al primo periodo, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
  2. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in capo al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-ter.
(Scambio di documentazione e dati contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa tra imprenditore e creditori)

  1. I creditori accedono alla piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-quater.
(Istituzione di programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

  1. Sulla piattaforma è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
  2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i trentamila euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al primo comma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 30-quinquies.
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

  1. l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-riscossione, segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, in persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

   a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al trenta per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di euro 15.000 e, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, alla soglia di euro 5.000;

   b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore alla soglia di euro 5.000;

   c) per l'Agenzia delle entrate-riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, alla soglia di euro 100.000, per le società di persone, alla soglia di euro 200.000 e, per le altre società, alla soglia di euro 500.000.

  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate, dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate nel medesimo comma 1.
  3. La segnalazione contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a partire dal 1° gennaio 2022; per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre 2022; per l'Agenzia delle entrate-riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a partire dal 1° luglio 2022.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV del Titolo II, dopo le parole: Servizi digitali sono inserite le seguenti: e misure in materia di crisi d'impresa.