stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
28.01.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, standardizzare i processi di erogazione di benefici economici pubblici e consentire anche un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici, comunque denominati, attribuiti da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali sono erogati mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. I servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei predetti benefici sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, vengono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, le modalità standardizzate di erogazione e fruizione dei benefici, nonché le modalità di remunerazione del servizio al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.
  5. A copertura dei costi relativi all'attuazione del presente articolo e degli oneri connessi ai servizi di progettazione, realizzazione, sviluppo, sperimentazione e prima applicazione della piattaforma di cui comma 1, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per l'importo di 5 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici economici di cui al comma 1 introdotti successivamente alla data di operatività della piattaforma individuata dal decreto di cui al comma 3. È comunque fatta salva la possibilità di disporre l'applicazione del presente articolo anche ai benefici economici di cui al comma 1 in corso di erogazione alla data di operatività della piattaforma.