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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
27.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di procedere ad un aggiornamento dei sistemi di monitoraggio dei dati territoriali e delle infrastrutture con tecnologie di rilevamento nonché ampliarne e potenziarne le capacità su aree scoperte, è istituita una piattaforma digitale unificata, dotata di un sistema di interrogazione equipaggiato con visualizzazioni su layer geografici, un sistema di valutazione con strumenti di Business Intelligence, ed un sistema predittivo del comportamento del territorio, inclusi gli aspetti sismici, geofisici ed oceanografici, delle strutture e del traffico stradale, ciclopedonale, ferroviario ed altro, basato sui modelli matematici della geologia e dell'ingegneria.
  2-ter. La piattaforma è istituita oltre che per monitorare in tempo reale il territorio anche come strumento previsionale, di valutazione dei rischi nonché decisionale per la pianificazione idraulica ed idrogeologica, la programmazione delle infrastrutture e degli interventi di messa in sicurezza. Inoltre, mediante la dashboard, si potrà definire una strategia di pianificazione, di manutenzione predittiva per le strutture stesse, e per le infrastrutture di comunicazione e di difesa del territorio basata sull'intelligenza artificiale. Sarà inoltre possibile definire la programmazione degli investimenti territoriali mediante applicazione di criteri multipli per individuarne l'ottimizzazione.
  2-quater. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita, senza oneri sul bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
  2-quinquies. La struttura di cui al comma 2-ter definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  2-sexies. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  2-septies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.