Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»;
b) al comma 5, le parole: «mediante operatore telefonico» sono soppresse.