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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
27.03.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Anagrafe nazionale digitale della disabilità)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101, è istituita l'Anagrafe nazionale digitale delle disabilità.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, o comunque dell'autorità politica delegata dal Presidente del Consiglio alla disabilità, e in rispetto dell'informativa sulla privacy dei dati ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e della legge n. 196 del 2003 per la tutela dati personali, vengono definiti princìpi e criteri di attuazione.
  3. In ottemperanza all'integrazione sociale dei cittadini con disabilità di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, ogni struttura dello Stato avrà accesso all'Anagrafe nazionale digitale delle disabilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.
  4. Tutte i dati raccolti ai fini del Contrassegno unificato disabili europeo di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, del fascicolo degli alunni con disabilità di cui all'Anagrafe nazionale degli studenti istituita con decreto ministeriale 28 luglio 2016, n. 162, e qualunque altra informazione già classificata da enti, dipartimenti e uffici, concorrono ad integrare il database dell'INPS nonché a istituire l'Anagrafe nazionale digitale della disabilità.