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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
27.02.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il monitoraggio e la trasparenza degli interventi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'accessibilità ai relativi dati)

  1. Ai fini del monitoraggio e della trasparenza sullo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti, i dati relativi ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a quelli afferenti le attività connesse al Piano, compresa la documentazione dei processi di produzione e diffusione degli stessi, sono in formato aperto, disaggregato e interoperabile.
  2. Al fine di garantire la conoscibilità delle caratteristiche dei dati, nonché la possibilità della relativa analisi, nella sezione «Open Data» del portale governativo «ITALIADOMANI» (https://italiadomani.gov.it/it), ogni singolo file, oltre che nel formato comma separated values (csv), è anche presente come file «meta dati», esplicativo di quanto contenuto nel database principale.
  3. I dati pubblicati sul portale governativo di cui al comma 2 sono aggiornati in maniera puntuale e costante, al fine di garantire che siano sempre conformi a quelli a disposizione del Governo, delle istituzioni e delle amministrazioni coinvolte, secondo il profilo di metadatazione adottato da Agid DCATAP_IT.
  4. I dati devono essere presenti in formato aperto sul portale nazionale «dati.gov.it».
  5. I comuni titolari di misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono responsabili del coordinamento delle relative attività di gestione, del monitoraggio e del conseguimento dei relativi obiettivi e sono tenuti a trasmettere i dati aggiornati, di propria competenza, per le finalità di cui ai commi precedenti al Servizio centrale per il PNRR.
  6. Ai comuni particolarmente virtuosi nel trasmettere i dati di cui al comma precedente sono assegnati, in base alla popolazione residente, contributi economici, dietro presentazione della relativa domanda e a seguito della verifica dello stato di avanzamento della trasmissione dei dati aggiornati.
  7. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le modalità di erogazione del contributo e relativa tempistica; le modalità di verifica dell'attività e del raggiungimento dell'obiettivo.
  8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 rileva, in ogni caso, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9. In caso di violazione delle disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 del presente articolo, ogni soggetto interessato può rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del codice dell'amministrazione digitale. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18-bis dello stesso codice.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, per un importo complessivo di 43 milioni di euro per gli anni di attuazione del PNRR, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  11. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.