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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
26.5.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

    b) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.».