Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;
b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso;»;
c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;
d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.