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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.12.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «a prorogare» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a»;

   b) al primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   c) al secondo periodo, le parole: «pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022».

  6-ter. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
  6-quater. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  6-quinquies. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.
  6-sexies. All'articolo 1 comma 17-novies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica». Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 23 luglio 2021, n. 106, sono soppresse le parole da: «al fine di tutelare» fino a: «qualunque sede della provincia chiesta».
  6-septies. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.
  6-octies. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».
  6-novies. All'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

   b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso;»;

   c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo;»;

   d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

  6-decies. All'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

   c) al comma 3 dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria».