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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.09.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Agrinidi e agriasili)

  1. Nell'ambito della Misura M4C1, le risorse relative all'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» sono incrementate di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e destinate alla realizzazione di agrinidi e agriasili quali strutture di accoglienza per bambini fino sei anni di età realizzata all'interno di una azienda agricola, ivi compresi gli agriturismi o in una località rurale, cui hanno accesso famiglie residenti anche al di fuori dei relativi bacini di utenza. A tal fine, oltre che nelle aree rurali le strutture sono collocate anche nelle aree limitrofe a quelle urbane.
  2. Le risorse sono ripartite tra le regioni, sulla base di specifiche progettualità, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 ai provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.