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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.08.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di promuovere la fruizione e l'accesso ad eventi culturali, concerti e a manifestazioni sportive e la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in cinema, teatri e strutture sportive e per promuovere la cultura dell'accessibilità alle persone disabili con ridotta capacità motoria, nell'ambito della Missione 1C3 – Investimento 1.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai soggetti che gestiscono cinema, teatri e strutture in cui si svolgono manifestazioni sportive o ai proprietari degli edifici che ospitano dette attività è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, fino a un importo massimo di 15.000 euro per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla previsione di posti riservati a disabili con difficoltà motorie.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa ulteriore di 25 milioni di euro annui dal 2022 al 2024.
  3. Il Ministero della cultura entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i principali enti rappresentativi dei settori dello spettacolo e dello sport, adotta un Piano per garantire nelle sale e nei luoghi destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità e la previsione di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse e il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.