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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.07.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Psicologo scolastico nelle scuole superiori di secondo grado)

  1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado, in attuazione della linea progettuale M4C1 – Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e riduzione dell'abbandono – nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole secondarie superiori è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico che opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui al comma 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne la qualità.
  2. Lo psicologo scolastico riporta al dirigente scolastico gli esiti delle osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce, ai consigli di classe e al collegio dei docenti, ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni. Ove necessario, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori, organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.
  3. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

   a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno all'interno del sistema scolastico;

   b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;

   c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   d) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

   e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

   f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

   g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

   h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

   i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;

   l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli studenti, gli insegnanti, i genitori e il personale non docente, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dello studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

  4. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimmesso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e l'istituzione del servizio di psicologia scolastica presso le scuole secondarie di primo e secondo grado.
  5. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale, con esperienza almeno triennale in ambito scolastico o con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato «Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado» con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.