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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.06.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico allineato con i quadri europei delle competenze digitali (DigCompEdu per la formazione degli insegnanti), Missione 4C1 – Misura 2 – Investimento 2.1, nelle more della creazione di un sistema multidimensionale strategico di formazione continua degli insegnanti e del personale scolastico per la transizione digitale, il Ministero dell'istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un apposito Piano programmatico di formazione obbligatoria del personale educativo e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnologiche per la didattica digitale.
  2. La formazione è rivolta agli educatori e ai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché agli educatori della scuola dell'infanzia.
  3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con decreto, definisce i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino a 20 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.