Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al Fondo dell'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei successivi rifinanziamenti, possono essere utilizzate per una percentuale massima del 25 per cento come cofinanziamento regionale ai programmi comunitari della programmazione 2021-2027.