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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Le regioni e le province autonome che ne facciano richiesta possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
   7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi FSC e fino al loro completamento.».