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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.03.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

  1. Nelle more dell'adozione di specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato, finalizzate a consentire l'effettiva realizzazione ed esecuzione degli investimenti riservati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura dell'ottanta per cento per l'anno 2021, nella misura del novanta per cento per l'anno 2022, nella misura del cento per cento per l'anno 2023.
  2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione Siciliana è differito al 31 dicembre 2021.
  3. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
  4. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, sono autorizzati a provvedere, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura dell'ottanta per cento per gli anni 2020 e 2021, nella misura del novanta per cento per l'anno 2022, nella misura del cento per cento per l'anno 2023.