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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.015.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Detassazione degli investimenti per efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive)

  1. In attuazione della Misura M2C3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella linea di investimento 2, è introdotta la voce «2.2 efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive», concernente la realizzazione di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali e commerciali detenuti in proprietà, leasing o locazione, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse a essi afferenti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali, previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, senza ulteriore consumo di suolo, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza del lavoro, nonché di sicurezza antisismica e di efficienza energetica vigenti indicati negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti di cui al comma 1 effettuati dalle imprese o dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 e nel periodo di imposta successivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 2 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di tre periodi d'imposta successivi a quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.
  4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  5. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata; 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo, anche con riferimento agli interventi ammessi, ai limiti di ampliamento e ai requisiti minimi di sicurezza ed efficienza energetica da rispettare
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.