Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)
1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole: «dell'Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici,».