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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.012.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Ulteriori misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno e misure organizzative per l'Agenzia per la coesione territoriale)

  1. Al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno. Gli oneri, quantificati in 67 milioni di euro, sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  2. Il personale è selezionato dall'Agenzia con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individua le sedi ove il personale di cui al comma 1, è chiamato a operare, e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione. Il rapporto di collaborazione ha durata non superiore a trentasei mesi.
  3. Il personale presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti beneficiari, e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione di tutte le attività necessarie e utili alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale può, mediante proprio regolamento, prevedere, anche per un tempo determinato, articolazioni territoriali dei propri uffici. Presso ciascun ufficio periferico può essere destinato, a seguito di specifico corso di formazione, un contingente non superiore a 10 unità del personale contrattualizzato ai sensi del comma 1. Tale personale svolge anche compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività svolte in ambito locale dai collaboratori di cui al comma 1, cura i rapporti con la sede centrale e con le regioni e svolge, su richiesta congiunta delle amministrazioni locali, compiti che attengono ad area vasta.