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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.011.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Agli Enti locali che hanno presentato, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei sei mesi antecedenti alla entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 5 marzo 2020 n. 13, e che hanno usufruito di aiuti da parte dello Stato attraverso il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e/o si siano trovati nelle condizioni previste dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con inserimento nel relativo piano di riparto, è data facoltà, anche nell'ipotesi di intervento di diniego del relativo Piano da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di ripresentare un nuovo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con interruzione delle procedure e dei termini ivi previsti.