stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
22.3.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale»;

   b) al comma 6, le parole: «delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della “Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo”, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
   7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

   b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

   c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

   7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.
   7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.
   7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
   7-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro 90.000 per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022 e a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, utilizzando le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».