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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
20.015.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, che non hanno avuto accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 20 del presente decreto-legge, la realizzazione di interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Le richieste di accesso alle risorse di cui al comma 1, corredate del progetto dell'intervento da finanziare debbono essere inviate entro il 30 aprile 2022 con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 3.
  3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1.