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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
20.014.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Fondo di solidarietà in favore soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione).

  1. Per il concorso degli obiettivi del PNRR, in attuazione della missione inclusione sociale è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 30.000 euro, dei proprietari, possessori e legittimi detentori a qualunque titolo di unità immobiliari ad uso abitativo, privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di terzi che lo occupino in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso, ovvero parti offese del reato previsto dall'articolo 633 del codice penale, anche in concorso o continuazione ai sensi dell'articoli 81 del codice penale, con i delitti previsti dagli articoli 624-bis e 635 e 639 del medesimo codice.
  3. L'indennizzo di cui al precedente comma è incompatibile con quello previsto dal comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  4. L'indennizzo è commisurato alla durata dell'occupazione abusiva e copre tutti i danni morali e materiali diretti e indiretti ad essa connessi, comprovati dall'avente diritto.
  5. Per la richiesta di indennizzo al Fondo, l'interessato è tenuto a esibire il provvedimento di rilascio anche non definitivo, idonea documentazione attestante le spese sostenute in ragione dell'occupazione abusiva e una perizia giurata sui danni all'immobile e ai beni mobili in esso contenuti. L'accesso al Fondo non pregiudica l'azione civile per gli ulteriori danni contro i responsabili dell'illecita occupazione.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e di calcolo dell'indennizzo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.