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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
20.013.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi per la mobilità sostenibile nella regione Veneto)

  1. Nel quadro dell'attuazione delle misure sulla mobilità sostenibile, Misura M5C1, punto 2: sicurezza stradale, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di assicurare il collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta, garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo dei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnati alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell'intervento denominato «Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta» inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 2009-2011, destinati esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave.
  2. Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  3. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 2 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.