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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
20.012.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al comma 1, la lettera a-bis), è sostituita dalla seguente:

   a-bis) all'articolo 10, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici cois e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del pieno di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la massa massima ammessa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere le 13 t, fino ad un masso di 10 assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati solo nel caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.