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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
20.011.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

  1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere effettuata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti Spa ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.