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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
20.010.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, le parole: «Programma di recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Programma di incremento e recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica».
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale con lo scopo di contrastare la povertà abitativa e di promuovere anche nuove forme di coabitazione solidale in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2), sono ammissibili al finanziamento:

   acquisti di immobili da parte dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici (EPNE) e di altri Enti Pubblici, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà, collocati nelle graduatorie comunali, e per la eventuale sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi sono interessati da interventi di recupero, ristrutturazione anche ai fini dell'efficientamento energetico;

   interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

   interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale pubblica a canone sociale destinata al contrasto della povertà abitativa e alla realizzazione di forme di coabitazione solidale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo con priorità di erogazione per quelli derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli EPNE e di altri Enti Pubblici».

   All'acquisto possono essere destinate fino all'80 per cento delle risorse di cui al successivo comma 6-bis.

  1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei finanziamenti degli interventi aggiuntivi di cui al comma 1-ter del presente articolo, ivi compresa l'individuazione di modalità semplificate per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma e la tempistica esecutiva delle attività da porre in essere per giungere ad un pronto avvio degli interventi e alla conclusione degli stessi entro e non oltre un anno dalla concessione del relativo finanziamento.
  1-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca dei finanziamenti previsti all'articolo 11 nonché le misure richiamate all'articolo 8 del decreto direttoriale 12 ottobre 2015, n. 9908.
  1-sexies. Per l'attuazione delle previsioni di cui commi 1-ter e 1-quater, presso lo stato di previsione del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà abitativa e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica a canone sociale» con una dotazione pari ad euro 80 milioni per l'anno 2022, euro 100 per l'anno 2023 e 100 milioni per l'anno 2024.
  1-septies. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.