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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Pubblicità operazioni cartolarizzazione crediti delle imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, attraverso l'utilizzo delle operazioni di cartolarizzazione per provvedere all'approvvigionamento di adeguata liquidità alle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 2, le parole: «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti» sono sostituite con le seguenti: «sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,»;

    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.»;

    3) al comma 4-bis, dopo le parole: «regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»

   b) all'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dagli altri patrimoni destinati» aggiungere le seguenti: «, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.».