Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Garanzie per le imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)
1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sostenendo le esigenze delle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1-ter:
1.1. alinea, le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;
1.2. alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;
1.3. alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;
2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;
b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.».