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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
2.015.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.
  3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  4. Sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  5 Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.