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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.024. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.024.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

  1. All'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Gli obblighi di etichettatura di cui al presente comma divengono efficaci decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, fatti salvi i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati che possono essere commercializzati anche successivamente fino ad esaurimento delle scorte.».
  2. Il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è soppresso.

ident. 19.04.19.09.