Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni eccezionali in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali)
1. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.