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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finanziati con risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti attuatori indicano nel quadro economico della commessa un importo non superiore al 2,5 per cento dell'importo lavori quale corrispettivo delle predette attività consistenti, a titolo non esaustivo, nell'assistenza e nel supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali al fine del rispetto dei tempi e dei costi programmati.
  3. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ad eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.