Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 1, le parole: “di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sono soppresse;
1-ter) al comma 1, dopo le parole: “con i compiti previsti dall'articolo 5”, le parole: “e con funzioni di assistenza per la” sono sostituite con le seguenti: “nonché quelli di”»;
b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:
«3-bis) il comma 4 è soppresso».