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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.011.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure in materia di biogas e biomasse)

  1. All'articolo 11 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, possono usufruire della tariffa onnicomprensiva i seguenti impianti:

   a) gli impianti di potenza massima di 650 kW;

   b) gli impianti che pur avendo una potenza superiore a 650 kW siano distanti dalla rete gas più di 500 metri e comunque riducano la potenza a 650 kW.

   2-ter. La tariffa onnicomprensiva di 233 euro/MWh, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 è concessa per un periodo di 15 anni.
   2-quater. Relativamente alle biomasse utilizzabili si tiene conto del seguente schema:

   a) una quantità pari ad almeno l'ottanta per cento di sottoprodotti e colture di secondo raccolto;

   b) una quantità pari ad almeno il venti per cento di colture non alimentari di cui alla Tab. 1B del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016.».